PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I lavoratori socialmente utili impiegati presso enti pubblici, che hanno beneficiato delle procedure di stabilizzazione occupazionale ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, nonché di specifiche norme regionali in materia, possono presentare istanza al fine di ottenere la regolarizzazione della loro posizione previdenziale relativa al periodo di impiego presso i medesimi enti utilizzatori.

Art. 2.

      1. L'onere per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori socialmente utili prevista ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il 50 per cento, degli enti utilizzatori per il 25 per cento e del lavoratore che ha presentato l'istanza per il restante 25 per cento.

Art. 3.

      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le norme per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2.